Onorevoli Colleghi! - La legge finanziaria 2005 (legge n. 311 del 2004), al comma 467 dell'articolo 1, prevedeva, con decorrenza dal 1o gennaio 2005 e per un tetto di spesa di 10 milioni di euro annui, l'applicazione dell'IVA al 4 per cento (in alternativa al regime di esenzione) alle prestazioni socio-sanitarie, educative ed assistenziali rese dalle cooperative sociali. Alla norma non è stata data esecuzione con la necessaria emanazione dei decreti attuativi; essa è poi stata abrogata dalla successiva legge finanziaria 2006 (legge n. 266 del 2005).
La norma inserita nella legge finanziaria 2005 aveva un chiaro carattere interpretativo, in quanto intendeva chiarire la questione relativa al regime IVA che le cooperative sociali devono applicare; infatti, in passato, l'Amministrazione finanziaria ha fornito interpretazioni difformi sulle medesime fattispecie.
In particolare la circolare del Ministero delle finanze, Dipartimento delle entrate, n. 168/E del 6 giugno 1998, al punto 5, ha chiarito che le cooperative sociali potevano scegliere tra il regime di esenzione e quello di imposizione (aliquota IVA al 4 per cento) per tutte le prestazioni; contrariamente, con la circolare n. 39/E del 2004, ed altre ancora, il Ministero dell'economia e delle finanze ha fornito indicazioni circa